Art. 941 septies decies

Diritto di visita alle strutture e ai reparti

In vigore dal 18 feb 2025
1. Le visite di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), del codice non sono consentite presso strutture e reparti afferenti a Forze armate ovvero a Forze di polizia a ordinamento militare estranee a quella cui l'APCSM è riferita. Nel caso di enti interforze, la visita è consentita solo se l'APCSM è rappresentativa del personale in forza ai predetti enti. 2. L'attività di visita di cui al comma 1 non può interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, nè comporta l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis del codice. È comunque precluso l'accesso alle aree sensibili come da disposizioni di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e a quelle destinate a funzioni operative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-septies-decies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo