Art. 941 sedecies

Rappresentatività

In vigore dal 18 feb 2025
1. La misurazione della rappresentatività si effettua nel primo anno di ogni triennio negoziale, rapportando il numero delle deleghe sindacali con la forza effettiva, calcolata sulla base del numero di militari individuato ai sensi degli , comma 1, lettera a), del codice, nonché degli articoli 9-bis, comma 1, lettera b), e 9-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ad esclusione del personale per cui sussiste il divieto di iscrizione, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del codice. Il computo delle deleghe e la rilevazione della forza effettiva sono effettuati con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività. A tal fine: a) dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre deve essere sottratto quello delle revoche pervenute alle amministrazioni militari entro il 31 ottobre precedente e quello delle deleghe per cui è cessata la relativa validità ai sensi dell', comma 2; b) sono utili per il computo del dato associativo al 31 dicembre le nuove deleghe rilasciate entro il medesimo termine, la cui validità decorre dal 1° gennaio successivo. 2. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dell'imponibile fiscale delle voci stipendio e indennità integrativa speciale, ovvero della paga del personale in ferma prefissata, ovvero del trattamento di quiescenza e dell'indennità del personale in ausiliaria. 3. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 1° marzo dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. È data facoltà alle associazioni di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e l'eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 15 aprile dell'anno di rilevazione, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 4. La riduzione del contributo sindacale al di sotto del limite di cui al comma 2 determina, dall'anno in cui tale riduzione ha effetto ai sensi dell', la perdita da parte dell'APCSM dei requisiti per essere riconosciuta rappresentativa a livello nazionale. Le amministrazioni centrali comunicano tempestivamente l'intervenuta riduzione del contributo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per l'adozione dei provvedimenti di modifica dei decreti emanati ai sensi degli articoli 1478, comma 5, e 1480, comma 5, del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-sedecies

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