Art. 941 novies
Revoca della delega
In vigore dal 18 feb 2025
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di revoca della delega di cui all'articolo 1480-quater, comma 3, del codice, le APCSM comunicano ai propri iscritti e alle amministrazioni militari di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni dell'ammontare del contributo associativo. Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla comunicazione previa formale rinnovazione della delega da parte degli iscritti entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
2. Le deleghe non rinnovate nei termini di cui al comma 1 cessano di avere validità al 31 dicembre dell'anno in cui è comunicata la variazione dell'ammontare del contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-novies