Art. 941 quinquies

Limitazioni

In vigore dal 18 feb 2025
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice le categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono quelle previste dall' del codice, ad esclusione degli allievi di cui al comma 8 del medesimo . 2. La Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento verifica, con cadenza almeno annuale, il rispetto del limite indicato dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, informando, in caso di violazione, il Ministero competente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice. Per le associazioni a carattere interforze la verifica è effettuata dallo Stato maggiore della difesa, sulla base dei dati comunicati da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui la medesima APCSM si riferisce e le procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice sono svolte dal Ministero della difesa, di concerto, nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, l'amministrazione interessata comunica, per ciascuna associazione di riferimento, il numero complessivo, nonché quello distinto per le singole categorie di cui al comma 1, delle deleghe valide rilasciate dai propri iscritti alla data indicata dallo Stato maggiore della difesa, evidenziando il rispetto del limite di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, con riguardo al numero di iscritti complessivo. 3. Alle associazioni è fatto divieto di: a) utilizzare denominazioni, stemmi, emblemi e ogni altro segno distintivo delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare di cui all' del codice e all', comma 28, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), del codice; b) stabilire le proprie sedi o eleggere i propri domicili sociali presso le unità o strutture ministeriali di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera f), del codice, ivi incluse quelle in uso o nella disponibilità delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare ovvero di associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera g), del codice, nelle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, attivate a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, sono ricompresi: a) l'utilizzo di beni e infrastrutture, ivi incluse quelle informatiche e telematiche; b) l'affidamento di servizi destinati agli iscritti o a finalità associative; c) ogni altra prestazione erogata ai propri iscritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-quinquies

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