Art. 941 bis

Diritto di associazione sindacale

In vigore dal 18 feb 2025
1. Il diritto di libera organizzazione sindacale di cui agli articoli da 1476 a 1482-bis del codice è esercitato dal personale militare che si trova in una delle posizioni di stato giuridico di cui all' del codice, ad eccezione: a) dei militari che ricoprono le cariche di vertice previste all'articolo 1476, comma 5, del codice; b) degli allievi di cui al medesimo articolo 1476, comma 5, limitatamente alla durata del periodo di formazione di base svolto senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'ordinamento della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza; c) del personale in congedo indicato all'articolo 1476, comma 1, del codice, collocato in una delle categorie diverse da quella di cui all', comma 1, lettera a), del codice, ovvero, di cui all'articolo 9-octies, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-bis

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