Sez. IV
Art. 116 bis
Direzione generale dei lavori
In vigore dal 2 dic 2023
1. La Direzione generale dei lavori, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
c) provvede, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi, al riconoscimento dell'adeguata capacità tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata nelle materie di competenza.
2. La Direzione generale è diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialità «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell', comma 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-116-bis