Sez. IV

Art. 113

Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali

In vigore dal 24 lug 2024
1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa. 2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: a) la Direzione generale per il personale militare; b) la Direzione generale per il personale civile; c) la Direzione generale della previdenza militare e della leva; c-bis) la Direzione generale dei lavori; d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali. 3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all', comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi. 4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o più decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne è fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, della Direzione nazionale degli armamenti, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali. 4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell', commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonché dell', comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è rideterminato in riduzione in duecentotrenta unità.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-113

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