Sez. IV

Art. 114

Direzione generale per il personale militare

In vigore dal 2 dic 2023
1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare: a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunità, la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della Corte dei conti; c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e ogni altra attività demandata in materia di personale. 2. La direzione generale è diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell', comma 4.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-114

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