Sez. III

Art. 110

Disposizioni comuni agli uffici centrali

In vigore dal 24 lug 2024
1. Gli uffici centrali di cui agli dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli . 2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all', comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell', comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo .

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-110

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