Capo VI

Art. 103

Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti

In vigore dal 24 lug 2024
1. Il Direttore nazionale degli armamenti: a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione impartiti dal Ministro della difesa riguardanti le aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa, per la parte di competenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; b) riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; c) predispone, ai sensi dell' del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione; d) supporta l'Autorità politica nell'ambito delle attività parlamentari nelle materie di competenza; e) dirige, controlla e coordina le attività delle articolazioni di livello dirigenziale generale dipendenti; f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza; g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'; h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa: 1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della Difesa con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale negli ambiti afferenti all'industria e alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla sperimentazione, allo sviluppo, alla produzione e agli approvvigionamenti di competenza; 2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti; i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza; l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, per il tramite del Segretario generale che esprime il parere di competenza, le linee generali dell'ordinamento e gli organici degli organismi dipendenti, nei limiti delle dotazioni complessive nonché la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi; m) fornisce le indicazioni di competenza al Segretario generale della difesa per gli incarichi di direzione delle articolazioni dipendenti di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili; n) individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento; o) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza dei dipendenti reparti e direzioni, nelle materie dell'approvvigionamento, dell'alienazione e della cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi; p) segue le attività promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, sulla base degli indirizzi e priorità indicati dal Ministro della difesa e fornisce, per la parte di competenza, i propri contributi ai fini del relativo coordinamento; q) assicura la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni dipendenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-103

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