Sez. II
Art. 102
Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all' del codice è presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.
3. Il Ministro può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.
4. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.
5. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-102