Sez. II

Art. 97

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) è responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 aprile l959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio; c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-97

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