Sez. II
Art. 144
Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti
In vigore dal 24 lug 2024
1. Gli enti di cui all', comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti.
2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonché al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Direttore nazionale degli armamenti che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente è responsabile della tenuta di un'analitica contabilità industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacità di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5.
3. Per le finalità indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.
4. Per le valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i costi di attività dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali e all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.
5. Al fine di verificare la capacità dell'ente a operare in termini di economicità, l'entità delle utilità derivanti dai beni e dai servizi prodotti è valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-144