Capo II
Art. 148
Arma di cavalleria
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Arma di cavalleria comprende le seguenti specialità:
a) cavalleria di linea;
b) carristi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-148