Capo II
Art. 147
Arma di fanteria
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Arma di fanteria comprende le seguenti specialità:
a) granatieri;
b) bersaglieri;
c) alpini;
d) paracadutisti;
e) lagunari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-147