Art. 147 · Arma di fanteria
Capo II

Art. 147

77 / 1156

Arma di fanteria

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Arma di fanteria comprende le seguenti specialità: a) granatieri; b) bersaglieri; c) alpini; d) paracadutisti; e) lagunari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-147