Art. 148 · Arma di cavalleria
Capo II

Art. 148

78 / 1156

Arma di cavalleria

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Arma di cavalleria comprende le seguenti specialità: a) cavalleria di linea; b) carristi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-148