Capo VII›Sez. I
Art. 140
Capi unità
In vigore dal 9 ott 2010
1. I capi unità:
a) dipendono dal Direttore;
b) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unità, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
c) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi;
d) sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità cui sono preposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-140