Art. 140 · Capi unità
Capo VIISez. I

Art. 140

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Capi unità

In vigore dal 9 ott 2010
1. I capi unità: a) dipendono dal Direttore; b) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unità, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; c) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi; d) sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità cui sono preposti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-140