Sez. III
Art. 110
414 / 1156Disposizioni comuni agli uffici centrali
In vigore dal 24 lug 2024
1. Gli uffici centrali di cui agli dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli .
2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all', comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell', comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-110