Art. 941 octies

Finanziamento e trasparenza dei bilanci

In vigore dal 18 feb 2025
1. Il bilancio preventivo delle APCSM predisposto ai sensi dell'articolo 1480-quater, comma 5, del codice è reso conoscibile agli iscritti entro il 15 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed è approvato entro il 31 gennaio successivo, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. 2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1476-bis, comma 2, lettera d), del codice il rendiconto della gestione dell'anno precedente di cui all'articolo 1480-quater, comma 5, del codice riporta in forma separata l'indicazione dei proventi derivanti dall'attività di assistenza fiscale e consulenza rese in favore dei propri iscritti. Il rendiconto è reso conoscibile agli iscritti entro il 15 maggio di ciascun anno secondo le modalità individuate dall'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed è approvato entro il 31 maggio successivo secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. 3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sui siti internet delle APCSM, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 1480-quater, comma 5, del codice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-octies

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