Art. 941 decies
Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
In vigore dal 18 feb 2025
1. Per cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono quelle alle quali gli statuti dell'APCSM attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale.
2. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 1476-quater del codice, le APCSM possono attribuire in via fiduciaria incarichi di garanzia statutaria e di controllo della gestione patrimoniale anche a soggetti non appartenenti alle amministrazioni militari di riferimento, secondo procedure stabilite nel rispettivo statuto e con esclusiva rilevanza interna all'associazione medesima.
3. Il divieto previsto dall'articolo 1477-ter, comma 2, lettera d), del codice si applica agli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unità, enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l'incarico di comandante di corpo o altri incarichi in relazione ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna amministrazione militare, è attribuita la potestà disciplinare del comandante di corpo.
4. Gli organi statutari nazionali delle APCSM comunicano tempestivamente i nominativi dei propri iscritti eletti alle cariche di cui all'articolo 1477-ter, comma 1, del codice all'amministrazione militare di riferimento, che ne cura l'annotazione nella relativa documentazione personale.
5. La sussistenza o la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice è tempestivamente comunicata dalle amministrazioni militari di riferimento alle APCSM, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Le APCSM provvedono all'attribuzione delle relative cariche direttive entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1477 del codice, decorsi i quali decadono le cariche direttive attribuite a qualsiasi titolo prima dell'iscrizione all'albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-941-decies