Libro NONO›Titolo I
Art. 1114
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
In vigore dal 9 ott 2010
1. L' del decreto del Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:
" (Commissione) - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all' ed è approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori."
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) agli , comma 3, e 11, comma 4, le parole: « 6, commi 8 e 11» sono sostituite dalle parole «198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare»;
b) agli , commi 1 e 3, 9, commi 1 e 2, e 18, comma 1, le parole: «6, comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare»;
c) all', comma 2, le parole: «6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,» sono sostitute dalle parole «198 del codice dell'ordinamento militare»;
d) all', comma 2, la parola: «6» è sostituita dalle parole «198 del codice dell'ordinamento militare».
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1114