Titolo II
Art. 1117
Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di cui all', comma 8, è corrisposta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di cui all', comma 11, è determinata, anche per il personale civile, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1117