Libro NONOTitolo I

Art. 1116

Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza

In vigore dal 28 apr 2012
1. Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all', commi 4 e 5. Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento. 2. Alle attività degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di finanza ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal medesimo Corpo, nonché il relativo personale militare cessato dal servizio.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1116

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