Libro NONOTitolo I

Art. 1112

Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 25 settembre 2002, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell' è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa è competente in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati ai sensi dell', comma 1, lettera c) del codice dell'ordinamento militare.» b) il comma 2 dell' è sostituito dal seguente: «2. Lo stabilimento, deposito o reparto dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell', comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare dell'attività di distruzione, assume in carico sulla prevista documentazione il materiale ricevuto specificandone la tipologia, il quantitativo e l'Amministrazione o soggetto diverso che ne ha effettuato la consegna. Della avvenuta distruzione è redatto apposito verbale contenente la data o i periodi e le relative modalità.». c) il comma 1 dell' è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1112

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