Titolo V
Art. 1110
Modalità e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'elenco di tutti gli obiettori di coscienza di cui all'articolo 2101 del codice, da redigersi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, viene redatto e trasmesso anche mediante strumenti informatici con la massima tempestività, secondo le istruzioni dettate dal Ministro della difesa. Detto elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa con indicazione della data di trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1110