Titolo III
Art. 1106
Trasferimento nella lista di leva di un altro comune
In vigore dal 29 nov 2012
1. Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti, fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentandone domanda:
a) in tempo di pace, al comune nella cui lista sono iscritti e al comune nella cui lista desiderano essere trasferiti; i due comuni, coordinandosi tra loro, anche per via telematica, provvedono al trasferimento richiesto, in caso concordino; del motivo dell'aggiunta e della corrispondente cancellazione è presa sulle liste dei rispettivi comuni; in caso di disaccordo, su richiesta dei comuni decide la Direzione generale della previdenza militare e della leva;
b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, all'ufficio di supporto del consiglio di leva competente per la provincia in cui ha sede il comune nelle cui liste desiderano essere trasferiti. L'ufficio provvede direttamente al trasferimento richiesto, qualora si tratti di passaggio da effettuarsi fra le liste comuni della stessa provincia: in caso diverso provvede d'accordo con l'ufficio di supporto del consiglio di leva competente per la provincia in cui ha sede il comune nelle cui liste ebbe luogo la iscrizione originaria, e da esso deve essergli trasmessa la scheda personale. Del motivo dell'aggiunta e della corrispondente cancellazione è presa nota dagli uffici sulle liste dei rispettivi comuni e a questi è data comunicazione del trasferimento perché possano provvedere a loro volta rispettivamente alla stessa cancellazione e aggiunta in conseguenza del trasferimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1106