Titolo III
Art. 1103
Criteri di inserimento degli omessi nelle liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui sono considerati avere il domicilio legale ai sensi dell'articolo 1933, del codice e al tempo in cui si deve eseguire la loro aggiunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1103