Titolo III

Art. 1103

Criteri di inserimento degli omessi nelle liste di leva

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui sono considerati avere il domicilio legale ai sensi dell'articolo 1933, del codice e al tempo in cui si deve eseguire la loro aggiunta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1103

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