Titolo III

Art. 1108

Formalità degli aggiornamenti delle liste di leva

In vigore dal 9 ott 2010
1. In tutti i casi in cui, ai sensi del codice, devono essere eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunta. 2. I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione. 3. Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1108

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