Libro NONO›Titolo I
Art. 1113
Visite mediche per l'idoneità al volo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 dell' è sostituito dal seguente:
«4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell', comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1113