Libro NONOTitolo I

Art. 1113

Visite mediche per l'idoneità al volo

In vigore dal 9 ott 2010
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell' è sostituito dal seguente: «4. Le visite mediche straordinarie sono svolte ai sensi dell', comma 1, lettera l) del codice dell'ordinamento militare.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1113

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