Titolo III
Art. 1108
779 / 1156Formalità degli aggiornamenti delle liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tutti i casi in cui, ai sensi del codice, devono essere eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunta.
2. I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.
3. Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1108