Titolo III
Art. 1101
Cancellazione dalle liste di leva
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se risulti che un giovane già iscritto sulle liste di leva è morto o è regolarmente iscritto in altro comune, il sindaco lo cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e appone analoga annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere il documento giustificativo del provvedimento.
2. Le persone di sesso femminile che sono state erroneamente iscritte sulla lista, vanno cancellate, con provvedimento del sindaco, quando l'errore sia stato debitamente accertato o dopo che, con sentenza dell'autorità giudiziaria, sia stato rettificato l'atto di nascita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1101