Titolo III

Art. 1102

Annotazioni nella scheda personale ai fini delle liste di leva di mare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i sindaci prendono nota sulla scheda personale di tale circostanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1102

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