Capo II
Art. 1069
Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attività di servizio
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale militare in attività di servizio, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) decretazioni stipendiali ufficiali;
b) determinazioni stipendiali sottufficiali e truppa in servizio permanente;
c) determinazioni stipendiali in via provvisoria a ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa conseguenti a: nomine, promozioni, ricostruzioni di camera, attribuzione benefici convenzionali, disposizioni di legge, revoca sospensione dall'impiego, richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva, decesso, collocamento ausiliaria, congedo assoluto, complemento o riserva;
d) determinazione di attribuzione indennità operative e supplementari;
e) individuazione categorie personale aventi titolo all'indennità di rischio;
f) maggiorazione indennità operativa di base;
g) autorizzazione alla proroga dell'indennità di aeronavigazione.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale civile della Difesa in attività di servizio, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) determinazioni stipendiali;
b) liquidazione trattamenti economici fissi, accessori ed eventuali;
c) ritenute quote associative per versamento organizzazioni sindacali;
d) sospensione erogazione e corresponsione indennità alimentare;
e) cessione del quinto;
f) obblighi contributivi, invalidità vecchiaia superstiti;
g) obblighi assicurativi;
h) obblighi fiscali;
i) rimborso spese di missione.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
a) convinzioni:
1) sindacali;
b) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4) anamnesi familiare;
c) dati di carattere giudiziario.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti attributivi di benefici economici connessi allo stato di salute;
b) comunicazione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'assolvimento agli obblighi contributivi;
c) comunicazione all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per gli obblighi assicurativi;
d) comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali nonché della gestione del trattamento economico del personale civile.
6. L'elaborazione dei dati relativi allo stato di salute e di carattere giudiziario e il relativo flusso riguardano esclusivamente profili che incidono sulla retribuzione economica dell'interessato e vengono gestiti, con modalità informatiche protette e nel rispetto del principio dell'indispensabilità, dagli enti dell'amministrazione della Difesa dell'area tecnico amministrativa e tecnico-operativa preposti alla gestione stipendiale del personale.
7. È prevista, per il solo personale civile, la comunicazione al sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti le ritenute delle quote associative, per il versamento alle organizzazioni sindacali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1069