Capo II

Art. 1074

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e di applicazione di norme in materia di ricorsi ed esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa e giudiziaria, ai sensi degli del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività: a) attività rivolta alla tutela degli interessi dell'amministrazione in sede amministrativa, di giurisdizione ordinaria o amministrativa e di giurisdizione amministrativa speciale, o militare, nonché in sede stragiudiziale; b) costituzione di parte civile in procedimenti penali; c) risarcimento danni; d) procedure esecutive. 2. Il trattamento dei dati giudiziari, nonché di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi e di quella processuale vigente in materia penale, civile e amministrativa. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 4. Le particolari forme di elaborazione per le finalità di seguito indicate: a) comunicazione alle autorità giudiziarie; b) comunicazione all'Avvocatura generale dello Stato, allo scopo di fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari per la difesa dell'Amministrazione; c) comunicazione al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del parere, e Presidenza della Repubblica, nell'ambito dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato; d) comunicazione al Collegio di conciliazione, di cui all' del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le controversie individuali del personale civile; e) comunicazione alla Presidenza del Consiglio di Ministri e all'Avvocatura generale dello Stato, per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali; f) comunicazione alle compagnie assicuratrici, per il recupero delle somme erogate a vuoto a favore del dipendente danneggiato. 5. Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire all'Avvocatura generale dello Stato e alle autorità giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi della Difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa a un ricorso straordinario al Capo dello Stato; dietro richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione. 6. Nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all' del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari necessari nella misura in cui ciò sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1074

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