Libro SETTIMO›Titolo I›Capo I
Art. 1077
Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. La Direzione generale per il personale civile alla quale è stata presentata la domanda si rivolge, per l'accertamento dei fatti relativi all'incidente, ai comandi militari competenti per territorio.
2. I comandi di cui al comma 1 provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative e addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente ed avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte, è espresso dagli organi di cui all' del codice.
4. La commissione medica ospedaliera di cui all' del codice, si esprime, altresì, in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
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Storico versioni
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