Libro SETTIMO
Art. 1082
Criteri per la determinazione dell'invalidità permanente
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all', comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze:
1) tabella A prima categoria 100% - 91%;
2) tabella A seconda categoria 90% - 81%;
3) tabella A terza categoria 80% - 71%;
4) tabella A quarta categoria 70% - 61%;
5) tabella A quinta categoria 60% - 51%;
6) tabella A sesta categoria 50% - 41%;
7) tabella A settima categoria 40% - 31%;
8) tabella A ottava categoria 30% - 21%;
9) tabella B 20% - 11%.
Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidità permanente non inferiore al cento per cento;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli , comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli , comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli , comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1082