Capo II
Art. 1072
Demanio
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con la materia tributaria, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili, in materia di gestione del demanio militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) gestione patrimonio immobiliare della Difesa;
b) procedure di sfratto, di espropriazione e di occupazione;
c) servitù militari.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi del libro II del codice, del codice civile e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4. Le operazioni eseguite in relazione a quanto indicato nel comma 1 sono le seguenti:
a) trattamento ordinario dei dati:
1) raccolta presso gli interessati;
2) elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate.
5. Nell'ambito dei procedimenti relativi alla gestione del demanio e del patrimonio della Difesa e, in particolare dei procedimenti di sfratto, di occupazione e di espropriazione, l'Amministrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento, può dover valutare dati afferenti allo stato di salute acquisiti presso l'interessato, ovvero da questi prodotti allo scopo di tutelare i propri interessi.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1072