Capo II

Art. 1067

Ricompense, onorificenze e riconoscimenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di conferimento di onorificenze e ricompense, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ricompense, onorificenze e riconoscimenti, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività: a) concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni; b) formazione dell'Albo d'oro. 2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, e della normativa sulla concessione delle ricompense al valor civile e delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; b) dati di carattere giudiziario; c) convinzioni politiche, limitatamente agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione al Ministero dell'interno per l'istruttoria delle pratiche relative alla concessione delle medaglie al valore o merito civile; b) comunicazione alla Giunta per le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio, per le onorificenze e le decorazioni il cui conferimento comporta spese aggiuntive. 5. I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni. 6. La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, ai fini della formazione dell'Albo d'oro, comporta il trattamento di dati sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta indispensabilità.
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