Capo II
Art. 1064
Disciplina
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo;
b) cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo;
c) controllo di legittimità in materia di sanzioni disciplinari di corpo;
d) esame di provvedimenti giurisdizionale a fini disciplinari;
e) procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di stato;
f) reintegrazione nel grado a seguito di perdita del grado quale sanzione di stato;
g) applicazione, cessazione degli effetti e revoca di misure disciplinari precauzionali;
h) trattazione delle istanze per conferire con le autorità centrali e periferiche;
i) comunicazione al prefetto dei casi di tossicodipendenza.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale civile della Difesa, avviene esclusivamente nell'ambito dei procedimenti disciplinari.
3. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.
4. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
b) dati di carattere giudiziario.
5. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione al Prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall', del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di tossicodipendenza;
b) comunicazione prevista dall' del codice di sottoporsi agli accertamenti sanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1064