Capo II

Art. 1065

Ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e di controllo e ispettive, ai sensi degli del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ispezioni, inchieste e responsabilità civile amministrativa e contabile del personale militare e civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività: a) inchieste volte all'accertamento di responsabilità amministrativa, contabile e civile; b) inchieste sommarie e formali su gravi incidenti, inclusi quelli di volo; c) denunce di reato e di danno erariale; d) attività ispettiva volta all'accertamento della legittimità, dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; e) recupero danno erariale; f) riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva; g) evasione di istanze ed esposti vari. 2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi della vigente normativa di legge in materia di controlli e di responsabilità civile, amministrativa e contabile. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiari; b) dati di carattere giudiziario. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa e contabile; b) comunicazione alle altre autorità giudiziarie, con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo giudiziario, emerse nel corso delle indagini. 5. La commissione di inchiesta o l'ufficiale inquirente, nominati al fine di accertare possibili responsabilità di carattere amministrativo, contabile o civile, possono trattare nello svolgimento delle indagini dati giudiziari e sensibili delle persone coinvolte negli accertamenti, nei limiti in cui ciò risulti indispensabile all'espletamento delle attività ispettive; tali dati possono essere ricompresi: a) nella denuncia alla procura generale della Corte dei conti; b) nella successiva comunicazione dell'esito dell'inchiesta alla medesima Corte dei conti; c) nelle eventuali risultanze disciplinari o penali che fungono da presupposto dell'azione ispettiva. 6. La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che può comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonché dati giudiziari, all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest'ultimo invia la documentazione alle autorità competenti per l'eventuale denuncia alla Corte dei conti. 7. L'ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d'inchiesta, per le inchieste formali, comunicano gli esiti delle indagini all'autorità che ha disposto l'inchiesta e provvedono alle comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove emergano danni erariali o commissione di reati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1065

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