Capo II
Art. 1066
Rimborso delle spese legali
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia di rimborso delle spese legali per il personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) istruttoria dell'istanza di rimborso di spese legali;
b) valutazione dei pareri gerarchici e della connessione dei fatti con il servizio od obblighi istituzionali;
c) pagamento delle spese legali e di giudizio a seguito di conforme giudizio di congruità dell'Avvocatura generale dello Stato;
d) trattazione delle istanze di gratuito patrocinio;
e) istruttoria delle istanze di anticipo spese legali;
f) valutazione di pareri gerarchici;
g) valutazione rispondenza dei fatti ai requisiti previsti dalla normativa specifica;
h) pagamento delle somme di rimborso in anticipo.
2. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati giudiziari, in materia di rimborso delle spese legali per il personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) liquidazione spese di giudizio;
b) liquidazione somme spettanti per rivalutazione e interessi moratori.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile e di quella processuale vigente.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione all'Avvocatura generale dello Stato per l'acquisizione del prescritto parere di congruità;
b) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, ai fini del pagamento delle somme riconosciute all'interessato a titolo di rimborso.
5. Ai fini del corretto espletamento del procedimento di rimborso delle spese legali, vengono necessariamente in trattazione i dati giudiziari, e in particolare la sentenza di assoluzione del pubblico dipendente e il suo integrale contenuto.
6. I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame di atti giudiziari, la loro valutazione ai fini dell'accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso.
7. L'attività procedimentale comporta la comunicazione, archiviazione e, ove del caso, distruzione secondo modalità previste dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1066