Capo II
Art. 1062
Assistenza sanitaria in favore dei dipendenti e dei terzi
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi sanitari pubblici, ai sensi dell' del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di assistenza sanitaria della Difesa in favore dei dipendenti e dei terzi, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi:
a) soccorso e assistenza sanitaria di emergenza;
b) assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione;
c) attività immuno-trasfusionale;
d) ricovero ospedaliero;
e) attività autoptica;
f) tenuta cartella sanitaria;
g) infortuni extralavorativi;
h) attività di profilassi individuale e collettiva;
i) aspetti sanitari di radio protezionistica;
l) denuncia di malattie infettive.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi delle seguenti norme di legge:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
b) decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;
c) legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) legge 23 dicembre 1978, n. 833;
e) legge 13 maggio 1978, n. 180;
f) decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
g) legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
i) legge 25 febbraio 1992, n. 210;
l) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
m) legge 29 dicembre 1993, n. 578;
n) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
o) legge 3 aprile 2001, n. 120;
p) decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
q) legge 21 ottobre 2005, n. 219.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4) anamnesi familiare;
b) dati di carattere giudiziario.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione all'azienda sanitaria di residenza dell'interessato, nei casi previsti dalla normativa di settore;
b) comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato;
c) comunicazione all'autorità giudiziaria e alle Forze di polizia;
d) comunicazione al Ministero della salute e alla azienda sanitaria locale, per la denuncia di casi di malattie infettive e diffusive;
e) comunicazione ai centri di coordinamento regionale immuno-trasfusionali;
f) riscontro a esami commissionati da presidi ospedalieri e da unità operative di medicina generale;
g) comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso;
h) comunicazione all'autorità giudiziaria, ove la comunicazione del decesso sia prevista da obblighi di legge.
5. In caso di soccorso e assistenza sanitaria di emergenza:
a) i dati afferenti allo stato di salute della persona soccorsa sono acquisiti dall'operatore al momento della richiesta di intervento e sono da questi comunicati agli operatori del mezzo di soccorso;
b) durante il trasporto sono riportate nella scheda di soccorso i dati anagrafici, l'anamnesi, ove possibile, e le operazioni di assistenza compiute; nel caso in cui il paziente abbia necessità di ricovero, viene trasportato presso l'ospedale più idoneo al trattamento della patologia;
c) presso l'ospedale militare il personale infermieristico procede all'accoglienza e alla compilazione della scheda di TRIAGE con la relativa assegnazione del codice colore di priorità di accesso agli ambulatori; il medico di pronto soccorso completa il dato di TRIAGE con i dati clinico-anamnestici di pertinenza medica, i quali vengono trasmessi ad altro personale medico per consentire gli ulteriori accertamenti urgenti, ovvero per l'eventuale trasferimento in regime di ricovero presso altra struttura ospedaliera. In caso di dimissione dal pronto soccorso, il personale sanitario addetto procede all'archiviazione della pratica, dopo aver consegnato la copia integrale dei documenti all'utente.
6. In caso di assistenza specialistica ambulatoriale e di riabilitazione:
a) il trattamento dei dati è correlato all'erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di riabilitazione;
b) la prescrizione può essere effettuata dal medico militare, presso il comando o ente d'appartenenza dell'interessato, dal medico di medicina generale o da altro medico del servizio sanitario regionale ed è utilizzata dal paziente ai fini della prenotazione della prestazione presso la struttura sanitaria militare;
c) il referto delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio è conservato in forma cartacea e informatica;
d) i dati relativi all'anamnesi familiare sono raccolti presso l'interessato solamente quando ciò sia strettamente indispensabile per la diagnosi e la cura della salute;
e) con riguardo alla riabilitazione i dati sensibili concernono lo stato di salute e di autonomia del soggetto, con le indicazioni del quadro riabilitativo e assistenziale ritenuto necessario.
7. In caso di attività immuno-trasfusionale:
a) i dati riguardano donatori, sacche e riceventi, per garantire la tracciabiltà di ogni unità di emocomponenti; i dati relativi al donatore contenuti nella scheda di cui al decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85, sono trattati nell'ambito del processo di selezione del donatore a cura della struttura trasfusionale che ne cura la conservazione;
b) le unità di sangue e di emocomponenti vengono raccolti in sacche etichettate conformemente al decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2001, n. 78, le quali, in particolare, recano il numero identificativo della donazione attraverso il quale è possibile risalire al donatore, ove ciò risulti necessario;
c) i dati relativi al ricevente sono trattati e conservati sia dalla struttura di immuno-ematologia e trasfusionale, sia dalla struttura di degenza presso la quale il paziente è sottoposto al trattamento trasfusionale.
8. In caso di ricovero ospedaliero:
a) il trattamento dei dati riguarda le attività collegate alle attività di ricovero ospedaliero che può avvenire sia in modo programmato, sia in urgenza. Nell'ambito dell'attività di ricovero ospedaliero il trattamento dei dati è conciato alle seguenti attività:
1) cartelle cliniche di ricovero;
2) diari clinici relativi ai ricoverati;
3) registri nosologici;
4) registri delle prenotazioni;
5) schede di dimissione;
6) relazione clinica di dimissione diretta al medico di famiglia;
7) archivi di attività diagnostiche e terapeutiche;
8) registri di sala operatoria;
9) registri delle trasfusioni;
10) registri dei decessi, delle autopsie e delle certificazioni di morte;
11) attività amministrativo contabili: registro della lamentele degli utenti;
b) lo stesso può dar luogo al trattamento dei dati giudiziari quando questo riguardi cittadini detenuti o internati;
c) in caso di decesso presso la struttura ospedaliera militare si eseguono attività certificatorie finalizzate alla autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione;
d) l'attività autoptica viene svolta solamente per l'accertamenti diagnostici in caso di decesso in cui sussistono dubbi sulla causa della morte;
e) l'ospedale militare redige le schede di morte con finalità epidemiologica e statistica;
f) la raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie pubbliche e private dai quali viene trasferito il malato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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