Capo II

Art. 1060

Sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legale per i dipendenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e dell'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e attività medico legali della Difesa per i dipendenti, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attività ed eventi: a) pratiche sanitarie relative alla concessione di cure termali, idropiniche, inalatorie; b) infortuni sul lavoro; c) accertamento malattie professionali personale civile; d) riconoscimento lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio; e) equo indennizzo; f) vaccinazione personale militare e civile; g) tenuta cartella sanitaria personale militare e civile; h) accertamento del possesso dei requisiti qualificanti per l'accesso a specifici impieghi; i) verifica requisiti previsti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro; l) verifiche fattori di rischio; m) sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro; n) infortuni extralavorativi; o) collocamento in aspettativa; p) indennità speciale una tantum per le Forze di polizia; q) attività di profilassi individuale e di reparto o di equipaggio; r) aspetti sanitari di radio protezionistica; s) comunicazioni e notifiche di assenze per malattie/lesioni gravi comportanti il collocamento in aspettativa; t) inabilità permanente, ovvero morte del personale. 2. Il trattamento dei dati sensibili è effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie: a) legge 30 aprile 1962, n. 283; b) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; c) legge 11 luglio 1980, n. 312; d) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; f) decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241; g) legge 24 ottobre 2000, n. 323; h) decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27; i) legge 16 gennaio 2003, n. 3; l) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti: a) stato di salute: 1) patologie attuali; 2) patologie pregresse; 3) terapie in corso; 4) anamnesi familiare; b) dati di carattere giudiziario. 4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti: a) comunicazione al Comitato di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il previsto parere in materia di cause di servizio e di equo indennizzo; b) comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza e, per il solo personale civile, all'Istituto nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e all'organo di vigilanza presso le aziende sanitarie locali, per gli infortuni sul lavoro; c) comunicazione all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza presso le aziende sanitarie locali, ai fini della trasmissione della cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; d) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, con conseguente trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell' del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti afferenti alla corretta gestione del rapporto di lavoro. 5. La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie, a cura del personale sanitario, in relazione ai procedimenti avviati a iniziativa di parte o d'ufficio. 6. La trattazione e la comunicazione dei dati sensibili concernenti lo stato di salute sono attuate dagli uffici periferici e centrali competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1060

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