Capo II
Art. 1065
127 / 1156Ispezioni, inchieste e responsabilità civile, amministrativa e contabile
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e di controllo e ispettive, ai sensi degli del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ispezioni, inchieste e responsabilità civile amministrativa e contabile del personale militare e civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attività:
a) inchieste volte all'accertamento di responsabilità amministrativa, contabile e civile;
b) inchieste sommarie e formali su gravi incidenti, inclusi quelli di volo;
c) denunce di reato e di danno erariale;
d) attività ispettiva volta all'accertamento della legittimità, dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
e) recupero danno erariale;
f) riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva;
g) evasione di istanze ed esposti vari.
2. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato ai sensi della vigente normativa di legge in materia di controlli e di responsabilità civile, amministrativa e contabile.
3. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4) anamnesi familiari;
b) dati di carattere giudiziario.
4. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
a) comunicazione alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa e contabile;
b) comunicazione alle altre autorità giudiziarie, con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo giudiziario, emerse nel corso delle indagini.
5. La commissione di inchiesta o l'ufficiale inquirente, nominati al fine di accertare possibili responsabilità di carattere amministrativo, contabile o civile, possono trattare nello svolgimento delle indagini dati giudiziari e sensibili delle persone coinvolte negli accertamenti, nei limiti in cui ciò risulti indispensabile all'espletamento delle attività ispettive; tali dati possono essere ricompresi:
a) nella denuncia alla procura generale della Corte dei conti;
b) nella successiva comunicazione dell'esito dell'inchiesta alla medesima Corte dei conti;
c) nelle eventuali risultanze disciplinari o penali che fungono da presupposto dell'azione ispettiva.
6. La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che può comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonché dati giudiziari, all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest'ultimo invia la documentazione alle autorità competenti per l'eventuale denuncia alla Corte dei conti.
7. L'ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d'inchiesta, per le inchieste formali, comunicano gli esiti delle indagini all'autorità che ha disposto l'inchiesta e provvedono alle comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove emergano danni erariali o commissione di reati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1065