Sez. IV
Art. 69
Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice della Lega navale italiana. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. È composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all', senza diritto di voto.
2. Il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. È coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
3. Il consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.
4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana. È costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonché in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, a eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.
7. Lo statuto di cui all' definisce altresì le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall', comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall' del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della Lega navale italiana si provvede con le entrate di cui all'. Nessun onere è posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-69