Sez. IV
Art. 70
Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'organizzazione e il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché alla presente sezione. Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all' e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonché gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese;
b)  l'organizzazione della presidenza nazionale e del personale che
opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico;
c) le categorie dei soci;
d) le modalità di svolgimento delle attività di istituto nonché la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali della Lega navale italiana;
e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni territoriali, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche;
f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali.
3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-70