Sez. V

Art. 73

Scopi e definizioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti. 2. Ai fini della presente sezione, s'intendono per: a) «casse militari»: 1) la Cassa ufficiali dell'Esercito italiano, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) la Cassa ufficiali della Marina militare; 3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare; 4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito italiano, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; 5) la Cassa sottufficiali della Marina militare; 6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare; b) «trattamenti previdenziali», le indennità supplementari, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonché eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari; c) «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato ai sensi dell'articolo 1915 del codice; d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, ovvero dell'assegno speciale, di cui agli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-73

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