Sez. V
Art. 73
616 / 1156Scopi e definizioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.
2. Ai fini della presente sezione, s'intendono per:
a) «casse militari»:
1) la Cassa ufficiali dell'Esercito italiano, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2) la Cassa ufficiali della Marina militare;
3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;
4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito italiano, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;
6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
b) «trattamenti previdenziali», le indennità supplementari, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonché eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;
c) «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato ai sensi dell'articolo 1915 del codice;
d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennità supplementari o dei premi di previdenza, ovvero dell'assegno speciale, di cui agli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-73